
argomento: generale
L'art. 8 del D.L. 16/2012 (decreto semplificazioni tributarie) ha dimezzato da 10.000 euro a 5.000 euro la soglia entro la quale la compensazione orizzontale del credito Iva può essere effettuata senza le restrizioni imposte dal D.L. 78/2009, ossia senza la presentazione della dichiarazione o istanza e obbligo di passare attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. La norma è in vigore dal 2.03.2012. Tuttavia c'è incertezza sull'entrata in vigore del nuovo limite, in quanto con provvedimento l'Agenzia delle Entrate può stabilire, in base alla disposizione del decreto, i termini e le ulteriori modalità applicative delle disposizioni
argomento: fiscale
Per la comunicazione dei beni dati in godimento ai soci l'Agenzia delle Entrate, con proprio provvedimento. ha riconosciuto un maggior tempo per ottemperare all'adempimento di invio dei dati prorogando al 15 ottobre 2012 la scadenza inizialmente prevista per il 2 aprile 2012
argomento: generale
L'art. 2 comma 4 del DL 16/2012 contiene importanti modifiche all'obbligo di comunicazione dele dichiarazioni d'intento ricevute.
Il Governo, con l'approvazione del decreto sulle semplificazioni fiscali, ha previsto che la comunicazione deve essere presentata non più entro il giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento della dichiarazione d'intento, bensì entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza apllicazione dell'imposta.
Conseguentemente, laddove il fornitore abbia ricevuto la dichiarazione d'intento, ma non abbia effettuato alcuna operazione, l'obbligo di comunicazione non sussiste.
La modifica normativa descritta sembra potersi applicare a partire dal 02.03.2012, e quindi a partire dalle dichiarazioni d'intento ricevute a decorrere dalla predetta data
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